CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
l’art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.03.2021 n. 70, riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica <<Covid-19>>”.
Tale agevolazione spetta:
- a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice ATECO);
- in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli del 2019; tale riduzione va individuata sulla base della media mensile.
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:
- esercenti attività di impresa o di lavoro autonomi;
- titolari di reddito agrario.
Tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.
L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti minimi e forfetari.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.03.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.03.2021;
- agli Enti Pubblici;
- agli intermediari finanziari.
Al fine di usufruire del contributo è richiesta la sussistenza di 2 condizioni:
- ammontare dei ricavi o compensi non superiori ad € 10.000.000 nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (anno 2019);
- riduzione di almeno il 30% della media mensile del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli del 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi.
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 ed il fatturato medio mensile 2020, percentuale che varia a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto:
- contributo del 60% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 inferiori ad € 100.000;
- contributo del 50% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 100.000 ed inferiori ad € 400.000;
- contributo del 40% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 400.000 ed inferiori ad € 1.000.000;
- contributo del 30% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 1.000.000 ed inferiori ad € 5.000.000;
- contributo del 20% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 5.000.000 ed inferiori ad € 10.000.000.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non superiore ad € 150.000 e non inferiore ad € 1.000 (persone fisiche) o € 2.000 (soggetti diversi dalle persone fisiche).